La disposizione in esame:
- rimuove la clausola di standstill (efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea) prevista con riferimento agli articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86 nell’articolo 101, comma 10, del Codice del terzo settore (D.LGS. n. 117 del 2017);
- prevede l’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo X del CTS “Regime fiscale degli enti del terzo settore” a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.
Pertanto, per gli Enti del Terzo Settore con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le
nuove norme si applicheranno dal 1° gennaio 2026.